Correre e districarsi tra le interpretazioni del DPCM
Anche questa volta sono riusciti a incasinarsi. Dopo l’uscita dell’ultimo DPCM che sarà attivo dal 6 novembre, sono tante le interpretazioni che vengono pubblicate dai siti di maggiore (ma anche minore) importanza, ognuna con un soggettivo modo di leggere il decreto. Soprattutto per ciò che riguarda l’attività sportiva e la corsa.
Ho passato ore a rileggere il DPCM firmato ieri da Conte. Ore. Non una decina di minuti. Perché se c’è una cosa che ho imparato dallo scorso lockdown è che bisogna analizzare attentamente ogni parola, per cercare di non cadere nel tranello (voluto?) di errori di interpretazione di qualcosa che, invece, dovrebbe essere di facile lettura e comprensioni per tutti. Ma che, soprattutto, non dovrebbe avere possibilità di interpretazioni. Ma così, anche questa volta, non è stato.
La mia analisi completa è disponibile in questo articolo pubblicato su Runner’s World nella tarda serata di ieri: Nuovo DPCM: corsa e attività sportiva zona per zona. Purtroppo, però, ho potuto anche leggere su diversi siti di running, ma anche su testate nazionali, interpretazioni contrastanti, opposte, soprattutto su quello che viene inteso con attività sportiva e le relative restrizioni.
Attività motoria e attività sportiva
Innanzitutto andrebbe chiarito cosa si intende per attività motoria e attività sportiva. Una vera definizione non è mai stata data, ma è deducibile dai vari decreti scritti fino ad oggi.
Per attività motoria si intende la passeggiata, la camminata. Che può essere fatta per mantenersi in forma a ritmo sostenuto, ma anche semplicemente per passeggiare insieme ai propri figli. Un’attività che non comporta uno sforzo elevato e che, infatti, necessità dell’uso della mascherina.
Per attività sportiva si intendono, invece, tutte quelle attività in cui è richiesto un certo tipo di impegno fisico. Non semplicemente la corsa (indipendentemente dalla velocità a cui la si pratica), ma anche il ciclismo o il fitness o la marcia. O, estremizzando, anche il nuoto in acque libere e l’arrampicata.
Zone: verde, gialla, arancio, rossa
Nel mio articolo ho voluto appositamente specificare che le zone in cui l’Italia è stata divisa sono quattro e non tre, come erroneamente interpretato da alcuni. Rossa, la più critica; arancio, con emergenza di livello alto; gialla, a rischio moderato. Tutte le regioni, attualmente rientrano in uno di questi tre scenari. Ma ne esiste anche un quarto, verde (di rischio basso o nullo), che è quello a cui tutte le zone dovrebbero puntare per ritornare ad una vita normale, in cui la diffusione del virus sarebbe praticamente azzerata (o quasi).
Coprifuoco
Le regole generali che sono valse fino a ieri (o anche oggi) non sono cambiate. In nessuna zona. L’attività sportiva, come qualsiasi altra attività, può essere fatta esclusivamente nelle ore in cui è permesso circolare, per cui tra le 5.00 del mattino e le 22.00 la sera. Chi è abituato ad alzarsi prima o a correre dopo che i bambini sono andati a dormire (io stesso l’ho fatto per un periodo durante il primo lockdown) dovrà cambiare i propri orari per rientrare in quelli consentiti.
Regioni e comuni: il territorio
Ma veniamo a quello che è l’argomento di maggiore confusione: dove, e fin dove, è possibile praticare attività sportiva in base alle zona in cui si risiede.
Tralasciando la zona verde che è a zero rischio e al momento non comprende nessuna Regione, passiamo direttamente a quella gialla. In tutte queste regioni (che sono 14 attualmente) è possibile circolare liberamente in tutto il territorio (per territorio s’intende la Regione in questione), ma senza poter sconfinare in zone (Regioni) di livello più critico. Per cui, è anche possibile passare da un Comune all’altro senza necessità di permessi o autodichiarazioni, a patto che non sia parte di una zona a rischio più alto.
Per chi abita in una Regione di colore arancio, indipendentemente dall’attività svolta (motoria o sportiva) il limite è definito questa volta dal territorio comunale. Anche se non specificato direttamente nel comma relativo all’attività sportiva, deve essere preso come riferimento l’articolo in cui vengono definiti i limiti per gli spostamenti generali (in questo caso il 2.4.b).
Situazione simile per chi si trova in zona rossa. Il limite rimane sempre il territorio comunale (se lo era per l’arancio, a maggior ragione varrà anche per la zona rossa), ma in questo caso viene data in più una limitazione ai camminatori, che praticando attività motoria devono rimanere in prossimità della propria abitazione (non è stato però specificato quale sia il livello di prossimità!) e con mascherina. Chi corre o va in bici lo può fare, ma entro i confini comunali.
Mascherina si, mascherina no
Intanto, consiglio a tutti quelli che praticano attività sportiva di munirsi di un buff, più comodo da indossare e gestire di una mascherina che si impregna di sudore. Per chi pratica attività sportiva (di qualsiasi genere) è permessa la possibilità di non-utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante l’attività. Quindi, mentre si corre o si va in bici, è possibile non indossare mascherina o buff. Ma è sempre obbligatorio averla con sé, per poterla indossare in tutti quei frangenti in cui la distanza interpersonale non può essere garantita: per il pre e post allenamento, per l’uscita e il rientro dalla propria abitazione. I più zelanti la possono anche alzare e abbassare ogni qual volta incrociano qualcun altro. Un segno di rispetto per sé e per gli altri che non può certo far male.
Centri sportivi
Solo nelle aree comprese nelle zone rosse, non è permesso svolgere attività sportiva presso centri o circoli, anche all’aperto (per cui, ad esempio, non non sono consentiti i corsi di atletica leggera in pista). In tutte le altre zone di minor criticità, è invece ancora possibile frequentare i campi.
Attenzione: è sempre possibile che i Governatori di ogni singola Regione decidano di adottare delle restrizioni più o meno stringenti nel territorio di propria competenza.